LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 15-05-2001
REGIONE TOSCANA

Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio). Modifiche degli articoli 28 e 29 (mappa di accessibilità urbana) e dell'articolo 35 bis (poteri in deroga alle disposizioni dei piani regolatori generali).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 16
del 23 maggio 2001

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4  

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA
la seguente legge:

CAPO I
MAPPA DI ACCESSIBILITA' URBANA

ARTICOLO 1

Modifica degli articoli 28 e 29 della LR 5/1995
1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 28 della legge 
regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio) 
è  inserita la seguente:
"f bis) la mappa di accessibilità  urbana contenente il censimento 
delle barriere architettoniche nell'ambito urbano e la determinazione 
degli interventi  necessari al loro superamento, per garantire 
un'adeguata fruibilità  delle strutture di uso pubblico e degli spazi 
comuni delle città  da parte dei cittadini, compresi gli anziani, i 
bambini e i disabili".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 28 della LR 5/1995 è  inserito il 
seguente:
"4 bis. La mappa di accessibilità  urbana è  aggiornata dal comune 
almeno quinquennalmente; all'aggiornamento si procede secondo quanto 
disposto al comma 6. Sono fatti salvi gli aggiornamenti che non 
rechino innovazioni sostanziali alla mappa, i quali sono approvati con 
unica deliberazione del consiglio comunale."
3. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 29 della LR 5/1995 è  
inserita la seguente:
"c bis) i programmi di superamento delle barriere architettoniche 
qualora presenti nell'ambito urbano ad impedimento dell'accessibilità  
delle strutture d'uso pubblico e degli spazi comuni;".

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TOSCANA Numero 5 del 1995 Articolo 28

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TOSCANA Numero 5 del 1995 Articolo 29

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TOSCANA Numero 5 del 1995 Articolo 35

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TOSCANA Numero 57 del 1997 Articolo 5

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TOSCANA Numero 5 del 1995 Articolo 28

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TOSCANA Numero 5 del 1995 Articolo 29

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ARTICOLO 2

Finanziamenti regionali
1. Trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, 
l'integrazione dei Regolamenti urbanistici comunali con la Mappa di 
accessibilità  urbana costituisce condizione necessaria per 
l'attribuzione ai comuni stessi di finanziamenti regionali, a 
qualsiasi titolo erogati, qualora finalizzati al superamento delle 
barriere architettoniche ovvero relativi ai programmi di edilizia 
sovvenzionata o agevolata.

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