LEGGE REGIONALE N. 23 DEL
15-05-2001
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Indice:
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IL CONSIGLIO
REGIONALE HA APPROVATO |
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CAPO I
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Modifica degli articoli 28 e 29 della LR 5/1995
1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 28 della legge
regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio)
è inserita la seguente:
"f bis) la mappa di accessibilità urbana contenente il censimento
delle barriere architettoniche nell'ambito urbano e la determinazione
degli interventi necessari al loro superamento, per garantire
un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi
comuni delle città da parte dei cittadini, compresi gli anziani, i
bambini e i disabili".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 28 della LR 5/1995 è inserito il
seguente:
"4 bis. La mappa di accessibilità urbana è aggiornata dal comune
almeno quinquennalmente; all'aggiornamento si procede secondo quanto
disposto al comma 6. Sono fatti salvi gli aggiornamenti che non
rechino innovazioni sostanziali alla mappa, i quali sono approvati con
unica deliberazione del consiglio comunale."
3. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 29 della LR 5/1995 è
inserita la seguente:
"c bis) i programmi di superamento delle barriere architettoniche
qualora presenti nell'ambito urbano ad impedimento dell'accessibilità
delle strutture d'uso pubblico e degli spazi comuni;".
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ARTICOLO 2
Finanziamenti regionali
1. Trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
l'integrazione dei Regolamenti urbanistici comunali con la Mappa di
accessibilità urbana costituisce condizione necessaria per
l'attribuzione ai comuni stessi di finanziamenti regionali, a
qualsiasi titolo erogati, qualora finalizzati al superamento delle
barriere architettoniche ovvero relativi ai programmi di edilizia
sovvenzionata o agevolata.
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